ADDIO ‘AMMINISTRATORE GUARDONE’: basta voyeur nei condomini, non può più fatti vostri, è STALKING I “Reiterato clima di paura”: processo PENALE

telecamere - pexels- skyvape

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Amministratore voyeur, amministratore guardone: così lo hanno ribattezzato, in molti, nel tempo. Il tema è delicato: chi amministra un condominio che limiti ha? Che cosa può guardare o meno? E la legge come si esprime al riguardo. Può farsi i fatti vostri?

Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il tema dell’amministratore “voyeur”, ovvero quella figura che, incaricata di gestire un condominio, utilizza impropriamente le telecamere di sorveglianza installate negli spazi comuni.

Il nodo centrale è comprendere fino a che punto la legge consenta la raccolta e la gestione di immagini e quali siano i limiti invalicabili per non violare la privacy dei condomini.

Partiamo da un punto fermo: le telecamere negli spazi comuni condominiali sono ammesse, ma devono rispettare quanto stabilito dal Codice Civile e dal Codice della Privacy.

Stiamo parlano del D.lgs. 196/2003, aggiornato dal Regolamento UE 679/2016 – GDPR. In particolare, l’articolo 1122-ter del Codice Civile poi, disciplina la materia.

Ecco che cosa dice la legge davvero

Si prevede, per legge, che l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli spazi comuni debba essere approvata dall’assemblea condominiale con la maggioranza dei millesimi stabilita dalla legge. Tuttavia, una volta installato il sistema, chi può visionare le immagini? Qui entra in gioco il principio di proporzionalità e finalità del trattamento dei dati.

La legge stabilisce che le immagini registrate possono essere usate solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio condominiale. Non è quindi ammesso un uso “curioso” o “personale” da parte dell’amministratore. L’articolo 5 del GDPR è chiaro: i dati devono essere trattati per finalità determinate, esplicite e legittime.

condominio - pexels- skyvape
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Limiti della visione e punizioni esemplari

Un amministratore che, senza giustificato motivo, si metta a “spiare” condomini mentre entrano, escono o svolgono attività di natura privata negli spazi comuni, commette un illecito. In casi più gravi, può integrare anche reati come la violazione della privacy (art. 167 del Codice Privacy) o addirittura lo stalking (art. 612-bis c.p.) se il comportamento è reiterato e crea un clima di paura.

importante anche sottolineare che le immagini non possono essere conservate oltre un certo limite: il Garante della Privacy ha indicato in 24-48 ore il tempo massimo salvo esigenze particolari, ad esempio indagini su furti. Superare tali tempi senza motivo valido comporta ulteriori violazioni. Il principio, dunque, è semplice: sì alla videosorveglianza condominiale come strumento di sicurezza, no all’amministratore “guardone”. La gestione delle immagini deve essere trasparente, documentata e finalizzata alla tutela del bene comune, non certo alla curiosità personale. Chi ritiene di essere vittima di un abuso può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o alle autorità giudiziarie, con la possibilità di ottenere sanzioni e risarcimenti.