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Corte di Cassazione: “Immissione sul mercato” sentenza 14 aprile 2015, n. 15235

In merito alle molteplici richieste di chiarimento sul termine “immissione sul mercato” pubblichiamo quì la sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2015 e altre, varie, ed eventuali sulla “messa in servizio”.

Tale articolo ha solo lo scopo di rendere note le normative vigenti in merito agli enunciati: “immissione sul mercato” e “messa in servizio”, non è un’opinione personale e non vuole incidere sul volere o le decisioni altrui. Ad ogni modo restiamo aperti a qualsiasi tipo di eventuale aggiornamento a noi sfuggito sull’argomento ed eventuale errata corrige.

Fatto salvo il glossario ufficiale (visibile quì) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico a cui ogni testo normativo deve fare riferimento dove con il termine “Immissione sul mercato” si intende l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato;

Quando un prodotto deve intendersi immesso sul mercato?

Un prodotto deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito/utilizzato sul mercato comunitario. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 15235/15; depositata il 14 aprile).

Pubblichiamo anche la sentenza del 14 aprile 2015, n. 15235, della Corte di Cassazione (sezione III) per intero:

In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:

a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea;

b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.

L’immissione nel, o sul, mercato, pertanto, è l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato. La messa in servizio coincide con il primo utilizzo del prodotto all’interno della comunità da parte dell’utilizzatore finale. 

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Redazione Skyvape

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