Il D.Lgs. che gestisce la commercializzazione e altri aspetti del tabacco e dei prodotti ha portato a tantissime domande/risposte...

Partiamo con lo spiegare passo dopo passo gli step che forse molti non hanno ben capito:

1 STEP (L'EUROPA COMUNICA LA DECISIONE) Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco (TPD)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 29 aprile 2014   Il D.Lgs. che gestisce la commercializzazione e altri aspetti del tabacco e dei prodotti ha portato a tantissime domande/risposte...Partiamo con lo spiegare passo dopo passo gli step che forse molti non hanno ben capito:1 STEP (L'EUROPA COMUNICA LA DECISIONE) Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco (TPD)Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 29 aprile 2014   2 STEP (ADEGUAMENTO DELL'ITALIA E DECRETO) Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016

2 STEP (ADEGUAMENTO DELL'ITALIA E DECRETO) Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6
Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2016   Il D.Lgs. che gestisce la commercializzazione e altri aspetti del tabacco e dei prodotti ha portato a tantissime domande/risposte...Partiamo con lo spiegare passo dopo passo gli step che forse molti non hanno ben capito:1 STEP (L'EUROPA COMUNICA LA DECISIONE) Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco (TPD)Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 29 aprile 2014   2 STEP (ADEGUAMENTO DELL'ITALIA E DECRETO) Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016


PREMESSA (TRATTIAMO SOLO L'ARGOMENTO SIGARETTA ELETTRONICA IL TESTO O I TESTI TRATTANO ANCHE TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL TABACCO E LA SUA LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, FAREMO QUALCHE CENNO SULLA SIGARETTA TRADIZIONALE).

Questi sono i 2 step (LEGISLATIVI) che hanno portato alla così detta TPD (tralasciando l'imposta di consumo che girovagando ho trovato su vapit (quì l'articolo)). Adesso vediamo cosa davvero sta cambiando o cosa sta succedendo. STEP BY STEP..

1 - Da Martedì 2 febbraio 2016, entrano in vigore alcune delle disposizione previste dal decreto legislativo di recepimento la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo (TPD). 

Disposizioni subito operative dal 2 febbraio in poi... (IMMEDIATE).

  • Divieto di fumare in auto in presenza di bambini e donne in gravidanza. Sanzione prevista da 500 ai 3.000 Euro;
  • Divieto di fumare nelle aree esterne agli ospedali e altre strutture sanitarie.

2 - Da Venerdì 20 maggio 2016, Entrano in vigore altre disposizioni normative (il tempo di decorrenza è per l'assimilazione ED IL recepimento della normativa)

Disposizioni operative dal 20 maggio – SIGARETTA TRADIZIONALE

  • Divieto di gettare mozziconi a terra. Sanzione prevista va da 30 ai 300 Euro;
  • Vietata la vendita di: pacchetti da 10 sigarette, sigarette aromatizzate e confezioni di tabacco sfuso contenenti meno di 30 grammi di prodotto;
  • Obbligo di inserimento di immagini shock in grado di illustrare i danni provocati dal fumo sul 65% del pacchetto. Tali immagini dovranno essere accompagnate da scritte volte a dissuadere i fumatori e il numero verde per smettere di fumare (800.554.08);
  • Inasprimento delle sanzioni previste per la vendita di sigarette ai minori, da 500 a 3.000 Euro con revoca della licenza per 15 giorni. In caso di recidiva la sanzione prevista va dai 1.000 a 8.000 Euro con revoca della licenza;
  • Vietata l’aggiunta di additivi nel tabacco quali vitamine, caffeina o taurina, e aromi caratterizzanti.

Disposizioni operative dal 20 maggio – SIGARETTA ELETTRONICA (E-CIG)

  • Vietata la pubblicizzazione dei liquidi e ricariche per sigaretta elettronica nella fascia oraria 16- 19, durante la messa in onda di programmi rivolti ai minori e nei 15 minuti precedenti e successivi;
  • I produttori saranno obbligati a inviare una notifica al ministero della Salute contenente l’elenco di tutti gli ingredienti del prodotto, dati tossicologici, descrizione del processo di produzione, ecc.;
  • Obbligo per i produttori di allegare a e-liquid e ricariche un “foglietto illustrativo” con istruzioni per l’uso, elenco dei componenti, avvertenze sugli effetti nocivi.

CHI HA ADERITO ALLA DIRETTIVA UE O COSA E' SUCCESSO? FACCIAMO IL PUNTO SU ALCUNI STATI...

ITALIA (Ha recepito la normativa UE e ha emesso un D.lgs il 12 Gennaio 2016)
AUSTRIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
FRANCIA (Ha recepito la normativa UE in parte ma non ha emesso ancora una normativa)
DANIMARCA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa almeno fino a giungo 2016)
FINLANDIA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
SVEZIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
POLONIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
SLOVENIA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
SPAGNA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
CIPRO (Ha recepito la normativa UE ma non è riuscita a rispettare i termini di emanazione della legge)
BELGIO (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
IRLANDA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
REGNO UNITO (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)

Allora cosa succede RIEPILOGHIAMO:

  • PREMESSA SULLA NORMA/LEGGE: si basa tutta sul tabacco quindi di conseguenza sulla sostanza principale che ne deriva "LA NICOTINA"; pertanto intuibilmente tutto quello che non presenta nicotina (per quanto riguarda i liquidi) non dovrebbe essere preso in considerazione (e' solo una constatazione).

 

  • PER I CONSUMATORI: 
    • Acquisti online possibili solo dall'Italia su siti Italiani
    • Acquisti online su siti Italiani che hanno Hosting anche Straniero (ma non sanzionabili in quanto l'hosting risulta altrove)
    • Flaconi di base neutra con nicotina solo da 10 ml e con una concentrazione che non superi i 20 mg/ml
    • Nessuna restrizione se non c'è nicotina
    • No vaping nelle strutture sanitarie e nelle pertinenze delle strutture ospedaliere universitarie (praticamente tutte le zone di tutti i reparti)

 

  • PER I RIVENDITORI:
    • Fino al 20 Maggio 2017 è possibile vendere E-cig o liquidi che sono stati realizzati prima del 20 Novembre 2016 (dunque solo per una questione sia di adeguamento che di liberazioni dei magazzini dei prodotti non a norma).
    • Non possono vendere qualsiasi cosa che riguardi la nicotina ai minori di 18 anni.
    • Nessun divieto invece per quanto riguarda i componenti singoli (resistenze, atom, batterie, ecc), in quanto non possono essere considerati singolarmente sigarette elettroniche

 

  • PER I PRODUTTORI:
    • Produzione di liquidi con nicotina solo ed esclusivamente con contenuto di liquido non maggiore ai 10 ml e con contenuto di nicotina che non sia superiore ai 20 mg/ml.
    • Gli atomizzatori (esterni o vuoti) dovranno essere anti-sgocciolamento e con un sistema di chiusura anti-bambino (sistema pulito) 
    • A decorrere dal 20 novembre 2016, invece, si dovranno segnalare tutti i nuovi prodotti che saranno immessi sul mercato dal 20 maggio 2017. (procedura quì)
    • Le aziende produttrici (o gli importatori) dovranno segnalare al Ministero ogni variazione sostanziale della ricetta per i nuovi liquidi attraverso un apposito canale telematico progettato dal Ministero dell’Economia.