Il D.Lgs. che gestisce la commercializzazione e altri aspetti del tabacco e dei prodotti ha portato a tantissime domande/risposte...
Partiamo con lo spiegare passo dopo passo gli step che forse molti non hanno ben capito:
1 STEP (L'EUROPA COMUNICA LA DECISIONE) Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco (TPD)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 127 del 29 aprile 2014
2 STEP (ADEGUAMENTO DELL'ITALIA E DECRETO) Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6
Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2016
PREMESSA (TRATTIAMO SOLO L'ARGOMENTO SIGARETTA ELETTRONICA IL TESTO O I TESTI TRATTANO ANCHE TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL TABACCO E LA SUA LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, FAREMO QUALCHE CENNO SULLA SIGARETTA TRADIZIONALE).
Questi sono i 2 step (LEGISLATIVI) che hanno portato alla così detta TPD (tralasciando l'imposta di consumo che girovagando ho trovato su vapit (quì l'articolo)). Adesso vediamo cosa davvero sta cambiando o cosa sta succedendo. STEP BY STEP..
1 - Da Martedì 2 febbraio 2016, entrano in vigore alcune delle disposizione previste dal decreto legislativo di recepimento la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo (TPD).
Disposizioni subito operative dal 2 febbraio in poi... (IMMEDIATE).
- Divieto di fumare in auto in presenza di bambini e donne in gravidanza. Sanzione prevista da 500 ai 3.000 Euro;
- Divieto di fumare nelle aree esterne agli ospedali e altre strutture sanitarie.
2 - Da Venerdì 20 maggio 2016, Entrano in vigore altre disposizioni normative (il tempo di decorrenza è per l'assimilazione ED IL recepimento della normativa)
Disposizioni operative dal 20 maggio – SIGARETTA TRADIZIONALE
- Divieto di gettare mozziconi a terra. Sanzione prevista va da 30 ai 300 Euro;
- Vietata la vendita di: pacchetti da 10 sigarette, sigarette aromatizzate e confezioni di tabacco sfuso contenenti meno di 30 grammi di prodotto;
- Obbligo di inserimento di immagini shock in grado di illustrare i danni provocati dal fumo sul 65% del pacchetto. Tali immagini dovranno essere accompagnate da scritte volte a dissuadere i fumatori e il numero verde per smettere di fumare (800.554.08);
- Inasprimento delle sanzioni previste per la vendita di sigarette ai minori, da 500 a 3.000 Euro con revoca della licenza per 15 giorni. In caso di recidiva la sanzione prevista va dai 1.000 a 8.000 Euro con revoca della licenza;
- Vietata l’aggiunta di additivi nel tabacco quali vitamine, caffeina o taurina, e aromi caratterizzanti.
Disposizioni operative dal 20 maggio – SIGARETTA ELETTRONICA (E-CIG)
- Vietata la pubblicizzazione dei liquidi e ricariche per sigaretta elettronica nella fascia oraria 16- 19, durante la messa in onda di programmi rivolti ai minori e nei 15 minuti precedenti e successivi;
- I produttori saranno obbligati a inviare una notifica al ministero della Salute contenente l’elenco di tutti gli ingredienti del prodotto, dati tossicologici, descrizione del processo di produzione, ecc.;
- Obbligo per i produttori di allegare a e-liquid e ricariche un “foglietto illustrativo” con istruzioni per l’uso, elenco dei componenti, avvertenze sugli effetti nocivi.
CHI HA ADERITO ALLA DIRETTIVA UE O COSA E' SUCCESSO? FACCIAMO IL PUNTO SU ALCUNI STATI...
- ITALIA (Ha recepito la normativa UE e ha emesso un D.lgs il 12 Gennaio 2016)
- AUSTRIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
- FRANCIA (Ha recepito la normativa UE in parte ma non ha emesso ancora una normativa)
- DANIMARCA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa almeno fino a giungo 2016)
- FINLANDIA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
- SVEZIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
- POLONIA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
- SLOVENIA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
- SPAGNA (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
- CIPRO (Ha recepito la normativa UE ma non è riuscita a rispettare i termini di emanazione della legge)
- BELGIO (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
- IRLANDA (Deve ancora esaminare la normativa UE)
- REGNO UNITO (Ha recepito la normativa UE ma non ha emesso ancora una normativa)
Allora cosa succede RIEPILOGHIAMO:
- PREMESSA SULLA NORMA/LEGGE: si basa tutta sul tabacco quindi di conseguenza sulla sostanza principale che ne deriva "LA NICOTINA"; pertanto intuibilmente tutto quello che non presenta nicotina (per quanto riguarda i liquidi) non dovrebbe essere preso in considerazione (e' solo una constatazione).
- PER I CONSUMATORI:
- Acquisti online possibili solo dall'Italia su siti Italiani
- Acquisti online su siti Italiani che hanno Hosting anche Straniero (ma non sanzionabili in quanto l'hosting risulta altrove)
- Flaconi di base neutra con nicotina solo da 10 ml e con una concentrazione che non superi i 20 mg/ml
- Nessuna restrizione se non c'è nicotina
- No vaping nelle strutture sanitarie e nelle pertinenze delle strutture ospedaliere universitarie (praticamente tutte le zone di tutti i reparti)
- PER I RIVENDITORI:
- Fino al 20 Maggio 2017 è possibile vendere E-cig o liquidi che sono stati realizzati prima del 20 Novembre 2016 (dunque solo per una questione sia di adeguamento che di liberazioni dei magazzini dei prodotti non a norma).
- Non possono vendere qualsiasi cosa che riguardi la nicotina ai minori di 18 anni.
- Nessun divieto invece per quanto riguarda i componenti singoli (resistenze, atom, batterie, ecc), in quanto non possono essere considerati singolarmente sigarette elettroniche
- PER I PRODUTTORI:
- Produzione di liquidi con nicotina solo ed esclusivamente con contenuto di liquido non maggiore ai 10 ml e con contenuto di nicotina che non sia superiore ai 20 mg/ml.
- Gli atomizzatori (esterni o vuoti) dovranno essere anti-sgocciolamento e con un sistema di chiusura anti-bambino (sistema pulito)
- A decorrere dal 20 novembre 2016, invece, si dovranno segnalare tutti i nuovi prodotti che saranno immessi sul mercato dal 20 maggio 2017. (procedura quì)
- Le aziende produttrici (o gli importatori) dovranno segnalare al Ministero ogni variazione sostanziale della ricetta per i nuovi liquidi attraverso un apposito canale telematico progettato dal Ministero dell’Economia.