Ecco il testo completo dell'emendamento che giorno 24 Luglio 2018 proverà a salvare il comparto del vaping italiano dall'enorme caos creatosi a partire dal novembre 2017.

Per rendere chiare le dinamiche politiche con cui l'emendamento proposto possa far valere le promesse fatte in passato lo riportiamo integralmente nella parte che proprio riguarda il settore:

Emendamento AC 924

Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Art.12

Dopo l’articolo, inseguire il seguente:

<<Art.12-bis

  1. Al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate erariali derivanti dal relativo gettito d’IVA, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti:
    1. a) l’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato;
    2. b) all’articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole “a distanza” è inserita la parola “transfrontaliera”;
    3. c) all’articolo 21, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, il comma 12 è abrogato.
  2. Conseguentemente:
    1. a) all’articolo 21, comma 2, del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6, le parole “Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni” sono soppresse;
    2. b) all’articolo 50-bis, lett. a, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “in difetto di autorizzazione o” sono soppresse.
  3. La vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina e dei dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  4. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,85 milioni di euro per l’anno 2018 e di 7,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all’articolo 1.
  5. L’Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
  6. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore delle norme.>>

Sigarette elettroniche. No pregresso, solo riduzione accisa.

 

Emendamento AC 924

Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Art.12

Dopo l’articolo, inseguire il seguente:

<<Art.12-bis

(Accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995)

  1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore al 95-98% e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinate in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali nonché di quelli forniti dal debitore di imposta nel corso del procedimento. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  2. I debitori di imposta presentano entro il 31 dicembre 2018 domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente articolo 3 esclusivamente in via telematica mediante il modello che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approva entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il procedimento di definizione in adesione, la cui competenza è attribuita alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si conclude, entro 120 giorni dalla presentazione del modello, con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve indicare l’ammontare dei prodotti immessi in consumo ed assoggettati alle imposte di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle imposte e degli interessi, nonché prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’art. 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di sei rate determina la risoluzione del medesimo.
  3. La presentazione della domanda di cui all’articolo 3 sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al medesimo articolo, nonché quelli per l’impugnazione di sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di detti provvedimenti. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui all’articolo 4. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.AA
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore delle norme

Sigarette elettroniche pregresso