Comunicato per i depositari e rappresentanti fiscali dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo - D.l. n. 91/2018. Proroga dei termini.
COMUNICATO DEL 3 OTTOBRE 2018.
IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO DI CUI ALL’ART. 62 QUATER COMMI 1 E 1 BIS - PROROGA DEI TERMINI
L’art. 8 “Proroga di termini in materia di salute” del Decreto .Legge 25 luglio 2018, n. 91 recante la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” dispone al comma 4 bis - aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 ed in vigore dal 22 settembre 2018- che “I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018”.
La disposizione legislativa citata, sospende esclusivamente, per l’individuato periodo temporale (fino al 18 dicembre 2018), i termini per il pagamento dell’Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo di cui al richiamato art. 62 quater, commi 1 e 1 bis, senza nulla prevedere in ordine agli ulteriori adempimenti che, pertanto, rimangono a carico dei soggetti autorizzati. Più in particolare si evidenzia che, tra gli altri, restano fermi gli obblighi di cui all’art. 6, comma 7 del DM 29 dicembre 2014 il quale prevede che “Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva.” Per quanto sopra, si fa presente che nulla è innovato in ordine alla periodica trasmissione da parte dei soggetti autorizzati del prospetto riepilogativo sopra specificato.
Il testo integrale al seguente link: https://www.adm.gov.it
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