Se pur minimo l'aumento, l'imposta rimarrà legata alle accise del tabacco con conseguente aumento annuale. In vigore dal 1° gennaio 2019 AAMS/ADM ha determinato la nuova imposta di consumo.

Se pur minimo l'aumento

Abbatte del 90% e dell’80% la pressione fiscale sui liquidi da inalazione rispetto allo scorso anno e verrà rideterminata, anche se di poco, ogni anno in funzione delle accise gravanti sulle sigarette convenzionali (tabacco).

Dal 1° Gennaio 2019, pertanto, i liquidi e le basi con nicotina saranno soggetti ad un'imposta di consumo pari a 0.0800064 euro ogni ml mentre liquidi e basi senza nicotina saranno soggetti ad un'imposta pari a 0.040032 euro per ml.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM ex AAMS) ha determinato la nuova aliquota d'imposta per i liquidi da inalazione :

Ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica l’imposta di consumo è pari, rispettivamente, a € 0,080064 il millilitro e a € 0,040032 il millilitro.

(https://www.adm.gov.it/portale/documents)

Se pur minimo l'aumento

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