L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto il 5 agosto scorso l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute in caso di ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (Ris. AE 15 ottobre 2019 n. 86).

I nuovi codici sono:

  • 5467” denominato “Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - indennità di mora - art. 7 c. 4 DM 29 dicembre 2014”;
  • 5468” denominato “Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - interessi sul ritardato pagamento art. 7 c. 4 DM 29 dicembre 2014”.

Art. 7 (Versamento delle imposte, accertamento e controlli)

1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione estratti dal deposito per immissioni in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti per immissioni in consumo nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all' articolo 6, comma 7, ed e' calcolata applicando l'aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo.

2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 e' eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento e' trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.

3. In sede di prima applicazione, il versamento dell'imposta dovuta per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015 e' effettuato entro il 15 giugno 2015.

4. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione previsti dal presente decreto nonche' i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche' della indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso...


In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i nuovi codici tributo vanno inseriti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia (prov.)”, la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, il valore “0101” oppure “0202”, nel caso in cui il versamento si riferisca, rispettivamente, all’imposta relativa ai primi quindici giorni del mese oppure dal giorno 16 alla fine del mese, nel formato “NNRR”;
  • nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nei formati “MM” e “AAAA”.

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