Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con l’ordinanza del 5 novembre scorso all’interno del procedimento 57714/2019, ha preso una posizione netta sul divieto della promozione delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica.

Il mondo del vaping si ritrova a maggio 2020 alla Fiera di MilanoE' stata vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche sui social network attraverso la ripubblicazione e ricondivisione degli hashtag inseriti dagli utenti sui profili delle aziende produttrici. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che con l'ordinanza del 5 novembre all'interno del procedimento 57714/2019 ha preso posizione sul divieto di promozione delle sigarette elettroniche e dei liquidi da inalazione. [Il sole 24 ore].

 

Per il Tribunale di Roma il divieto assoluto si fonda sull'articolo 21 comma 10 del Dlgs 6/2016 che ha recepito la Direttiva UE 2014/40 che recita:

10. Sono vietate: a) le comunicazioni commerciali nei servizi della societa' dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea; b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica; c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica; d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attivita' o persone singole aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere; e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Secondo il tribunale la norma è chiara e il problema, che da qualche anno aveva diviso inserzionisti e produttori che utilizzavano influencer e testimonial sui social network, è facilmente riconducibile nella norma stessa che vieta le comunicazioni commerciali delle sigarette elettroniche anche nei "servizi della società dell'informazione" nella quale rientrano i social network.

La causa ha preso forma da un ricorso presentato dall'Associazione dei Consumatori Asso-Consum Onlus contro due società di un gruppo italiano del settore del tabacco che chiedeva l'inibitoria di una campagna pubblicitaria relazionata ad una marca di sigarette elettroniche veicolata su social, youtube e siti internet dell'azienda compresa la cartellonistica pubblicitaria. Le società si erano difese sostenendo che la pubblicazione di prodotti sui siti web aziendali non poteva essere considerata una forma pubblicitaria trattandosi semplicemente di un e-commerce riservato agli utenti maggiorenni che accedendo "consapevolmente" ottenevano informazioni sui prezzi e sui negozi dove poter trovare il prodotto; inoltre per quanto riguarda gli hashtag, questi ultimi, sarebbero da considerarsi come contenuti spontaneamente condivisi e non commissionati. I video su youtube erano stati, invece, nel frattempo già rimossi e in quanto alla pubblicità tramite cartellonistica le società affermavano che non rientrava nelle "pubblicazioni stampate" per le quali la legge prevederebbe un espresso divieto.

Tuttavia, anche dopo la sentenza del tribunale. alle società produttrici non è fatto divieto di essere titolari di canali social ma non si possono usare, questi ultimi, per veicolare messaggi pubblicitari che abbiano lo sopo, diretto o indiretto, di diffondere l'uso e la vendita di tali prodotti.

Per questo motivo il Tribunale di Roma ha ordinato la rimozione delle comunicazioni commerciali su tutti i mezzi, fissando una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo.

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