In base alla normativa attuale non esiste divieto nei locali pubblici per le sigarette elettroniche. Intervengono in spiegazione Fipe e la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro.

In base alla normativa attuale non esiste divieto nei locali pubblici. L’Area Legale di Fipe, vedi anche Mixerplanet, (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) infatti riporta che:

"Allo stato attuale, la normativa nazionale consente l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e quindi anche nei pubblici esercizi). Il legislatore – art. 4, comma 5 sexies, DL n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013 – ha abrogato la norma di cui al secondo periodo del comma 10-bis dell’art. 51, L. n. 3/2003, che estendeva l’applicabilità delle disposizioni concernenti la tutela della salute dei non fumatori – tra cui quelle del divieto di fumo nei locali chiusi – anche ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo, come le sigarette elettroniche». Ovvero, attualmente: «Non esiste un divieto ex lege di utilizzo della sigaretta elettronica nei locali chiusi."

Anche la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro si è espressa sull'argomento secondo cui “in mancanza di una specifica previsione normativa, [si ritiene] non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della Legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.

Pertanto gli esercenti sono liberi, nell'ambito della personale gestione del locale, di non consentire o consentire l'utilizzo delle sigarette elettroniche ed onde evitare equivoci comunicare fin da subito al cliente l'eventuale divieto. Resta inteso che nell’ipotesi in cui il cliente non dovesse osservare tale richiesta, l’unica “arma” a disposizione dell’esercente rimane quella di invitare il primo a recarsi all’esterno dei locali dell’esercizio per consumare la sigaretta elettronica, non essendo ipotizzabile alcun tipo di sanzione a carico di questi".

Segui il disclaimer dei contenuti presenti sul blog.