Condominio, realtà ove si accostano le più diverse modalità di vita. Le più diverse abitudini. Non ultime quelle relative alle sigarette.
Quali doveri è tenuto ad osservare il condòmino fumatore con riferimento alla convivenza nelle aree comuni quali scale, ascensori, pianerottoli?
Senza dimenticare, poi, attenzione attenzione, come vi siano anche aree private, si vedano i balconi di casa, che possono divenire "terra di confine".
Si potrà sempre e liberamente fumare in queste "location"?
Può, quest’ultima “condotta”, sempre e comunque essere ammessa?
E’ un’interessante questione quella che viene analizzata dal sito di diritto “La legge per tutti”.
Ebbene, venendo al dunque, circa le aree condominiali al chiuso, la tematica si pone come di semplice e immediata analisi.
In luoghi come il vano scale, l’ascensore, vale a dire, non è possibile fumare. Senza deroga alcuna.
E la fonte di tale norma si rintraccia in quanto previsto in seno alla legge Sirchia, entrata in vigore nell’anno 2015 (e in una successiva circolare del Ministero della Salute), che, molto semplicemente, fa divieto di fumare in luoghi pubblici che non siano all’aperto.
E, come appare chiaro, l'area condivisa di un condominio è di accesso pubblico.
Se, quindi, qualche “vicino” si concedesse una "bionda" nella tromba delle scale o, peggio, nella cabina dell’ascensore, si potrebbe – nel momento in cui non fosse stato sufficiente un bonario rimbrotto – allertare il “controllore”, nel siffatto caso l’amministratore, per i necessari provvedimenti.
E per quel che riguarda il balcone di casa?
Ho facoltà di chiedere alla legge che Tizio o Caio non fumi sul balcone del suo appartamento nel momento in cui il (suo) fumo mi andasse a determinare danno o disturbo?
Ebbene, chi si attende una totale impotenza della legge, rispetto a tali fattispecie, è in errore.
In primis, si fa presente, la legge Sirchia non può essere invocata per un contesto privato, quale quello dato dal balcone di una casa.
In più è da farsi presente l’atteggiamento di “garanzia” che viene riservato dalla legge al proprietario privato.
Compito, quindi, che si prospetta inizialmente non semplice quello di impedire, in nome della legge, ad un vicino di spegnere la sigaretta sul proprio balcone.
LA TEMATICA DELLE “IMMISSIONI INTOLLERABILI”
Sempre, però, che la sigaretta e, precisamente, il fumo che da essa si sprigiona non si vada a configurare nella fattispecie delle “immissioni intollerabili”.
Immissioni per le quali si intende, come spiegano da “La legge per tutti”, “flussi di fumo ed esalazioni, ma anche rumori e scuotimenti, che derivano dalla proprietà del vicino”.
Che possono essere considerate come “intollerabili” nel momento in cui le stesse “superino la normale tollerabilità”.
Un estremo, quindi, che andrebbe ad imporre di riservare tutelare alla parte lesa o, addirittura, di ristorarla.
Caso pratico: una persona, affetta da importante patologia (che sia un cancro o una patologia cardiaca) è impossibilitato, di fatto, ad affacciarsi al proprio balcone giacchè, quando lo fa, si trova ad essere raggiunto dal fumo che viene dalla sigaretta del vicino.
Ebbene, in tale fattispecie, sebbene la cosa non sia in modo immediato dimostrabile, si potrebbe richiedere l’intervento della Legge.
E la sigaretta elettronica? Può anche essa venire risucchiata nel discorso delle “immissioni intollerabili”?
Anche in siffatto caso, molto dipende dalla discrezionalità del giudicante dal momento che le previsioni della Sirchia (che potrebbe fare da paravento alle e-cig) non si estendono anche al settore Svapo.
Al di là del fatto che la “Sirchia” non trova applicazione in contesti privati quali quelli dati dal balcone di un’abitazione.
Materia, anche in questo caso, che si presenta in chiara evoluzione giurisprudenziale