Le nuove opportunità della tecnologia e le nuove questioni per il diritto. E, perchè no, per la morale.
Il caso è quello di un insegnante che, al pari di tanti colleghi, è alle prese, in questo strambo periodo, con la didattica a distanza.
Lezioni attraverso il pc, il docente di qua, gli alunni di la.
E, quindi, c'è l'insegnante che, mentre sta tranquillamente seduto al pc di casa propria, mentre sta impartendo la spiegazione ai suoi discepoli, si accende una sigaretta.
E la questione diventa un caso.
Perchè qualcuno (molto probabilmente un alunno-talpa) fa arrivare la vocina all'orecchio del Dirigente scolastico che, sollecitamente, invita, con un mezzo formale, l'insegnate a non concedersi più bionde al cospetto degli alunni.
Poco conti se quel “cospetto” sia virtuale.
Questo, quindi, il contenuto di una ammonizione bonaria – in quanto tale, però, suscettibile di creare un precedente, quanto meno in ambito scolastico.
Ebbene, i quesiti sono i seguenti: quel Dirigente scolastico era autorizzato a richiamare all'ordine il docente?
Ne aveva titolo?
Ni.
Meglio dirsi: la Preside non sembra detenere alcun elemento giuridico reale, vero per poter imporre all’insegnante la specifica condotta.
E’ anche vero, però, che l’insegnante medesimo, che prima di tutto è educatore, è stato inopportuno nel suo atteggiamento.
La legge italiana, si ricorda, impone il divieto categorico di fare uso di sigarette e di sigarette elettroniche all’interno di tutti gli ambienti scolastici.
Già la 584/1975 – “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” – dava prime indicazioni – in quell’anno, ovviamente, contemplando la sola fattispecie del tabacco non essendo ancora stata “inventata” la e-cig; poi la questione fu riproposta con la Sirchia che impose il no alla sigaretta nei luoghi pubblici al chiuso.
Ma solo con la 128/2013 si ebbe una disciplina specifica “tarata” sulla scuola stabilendosi come alcuno potesse fumare (o svapare) all’interno degli ambienti dell’Istruzione, pertinenze incluse – quali scale e cortili.
L’INSEGNANTE ED IL SUO RUOLO DI EDUCATORE
In definitiva, tornando alla questione esaminata: se il professore avesse fatto “dad” collegato dall’ambiente scolastico, sicuramente sarebbe gravato sulla sua persona l’obbligo di non fumare.
Collegato dalla sua abitazione, ovviamente, il medesimo ha visto più evanescente la sua “colpa”.
Anzi, come detto, in termini stretti di legge, l’insegnante era anche legittimato a concedersi la sua sigaretta.
Ma non si può ignorare, però, una norma che scritta non è ma che può avere un peso determinante sulla questione.
Non si può perdere di vista il fatto che un docente, come prima detto, è anzitutto un educatore.
E dallo stesso deve venire esempio per quel che riguarda stili e abitudini.