Entra in gioco anche Federfarma che interviene dettando disposizioni importanti per le farmacie riguardo il decreto AAMS del 23 marzo 2018.
AAMS con il suo decreto direttoriale ha fatto davvero scalpore nella filiera ma inserendo anche farmacie e parafarmacia ha fanno si che Federfarma entrasse in gioco, tale decreto impone alle farmacie che intendano commercializzare sigarette elettroniche l’inoltro di una specifica domanda. Riportando il comunicato presente nel sito onde evitare disguidi e interferenze linguistiche:
Tale domanda deve essere inviata prima dell’inizio dell’attività di vendita: chi già attivo, dovrà sospendere la commercializzazione fino all’inoltro della domanda stessa. L’Ufficio dei Monopoli competente per territorio rilascerà l’autorizzazione, a validità biennale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Verrà istituito un registro degli esercizi autorizzati, divisi per esercizi di vicinato, parafarmacie e farmacie.
Le farmacie non possono preparare o confezionare prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina: previste multe previste da 500 a 3.000 euro. Secondo quanto scritto nel Decreto “le farmacie autorizzate sono obbligate a fornirsi di ‘prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina’ esclusivamente presso i soggetti autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia. Le farmacie, infine, devono rispettare il divieto di vendita di tali prodotti ai minori richiedendo l’esibizione di un documento di identità.
Ebbene Federfarma ritorna sull'argomento - con un'altro comunicato - esprimendo quanto segue:
“In particolare, si ritiene che l’art. 1, comma 2, del Decreto in questione che consente l’inizio dell’attività di commercializzazione solo dopo l’inoltro dell’istanza di autorizzazione alla vendita deve essere applicato solo nei confronti delle farmacie che non hanno mai iniziato tale attività di commercializzazione.
Per tale ragione, per le farmacie che già effettuano la vendita al pubblico di tali prodotti non è necessario sospendere l’attività di commercializzazione prima dell’inoltro della domanda, in quanto per tali farmacie vige il periodo stabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 22 Aprile p.v.) per poter inoltrare la medesima istanza di autorizzazione”.
In secondo luogo, per Federfarma è utile precisare come la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, mentre escluse da tale obbligo sarebbero le farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio.